Art. 23.
(Diritti del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria).

      1. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
      2. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di iscrizione agli albi professionali, di formazione e di riqualificazione professionali. Essi hanno altresì accesso al pubblico impiego nei modi consenti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano.
      3. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria godono del medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani in materia di previdenza, di assistenza sociale, di assistenza alloggiativa nonché di assistenza sanitaria.
      4. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado e hanno diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

 

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presente legge sono stabilite, con appositi regolamenti del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
      5. Il rifugiato può richiedere l'ottenimento della cittadinanza italiana nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
      6. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria possono esercitare il diritto di voto alle stesse condizioni dei cittadini stranieri appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione europea.
      7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al nucleo familiare nonché ai familiari ricongiunti del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria, sulla base del solo vincolo familiare.