1. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
2. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di iscrizione agli albi professionali, di formazione e di riqualificazione professionali. Essi hanno altresì accesso al pubblico impiego nei modi consenti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano.
3. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria godono del medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani in materia di previdenza, di assistenza sociale, di assistenza alloggiativa nonché di assistenza sanitaria.
4. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado e hanno diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della